LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 14
 
1. In deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come modificato dall' articolo 46 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, i contributi previsti dall'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 15 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, possono essere concessi in favore di coloro che, in presenza di ogni altro requisito di legge, abbiano acquistato in costanza di procedimento contributivo, prima della data di entrata in vigore della presente legge, da un componente del nucleo familiare, un alloggio adeguato a soddisfare le necessità abitative del nucleo familiare medesimo.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, prima dell' entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 1, sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi ivi previsti.