LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 112
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate in termini da soggetto non titolare dell' unità immobiliare danneggiata dagli eventi sismici, possono, su istanza del proprietario, essere volturate al nome di quest' ultimo, sempreché sussista un rapporto di affinità entro il secondo grado con il soggetto richiedente.
2. Allo stesso modo, le domande intese ad ottenere i benefici della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate in termini da soggetto privo dei requisiti richiesti, possono essere volturate al nome del coniuge non legalmente separato dal richiedente, sempreché possieda i requisiti per accedere ai benefici anzidetti.