LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 34

Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 16 agosto 1982, n. 53 e 6 dicembre 1983, n. 83 - Beni di proprietà del soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi - Proroga termini per il riscatto e trasferimento in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari della regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 3
 
1. Il trasferimento dei beni di cui all' articolo 1, comma 2 ed all' articolo 2 è attuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
2. Il decreto, di cui al comma 1, ed il conseguente verbale di consegna costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, per l' intavolazione e le volture catastali del diritto di proprietà dei beni trasferiti agli Istituti autonomi per le case popolari ed ai Comuni.