LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 33

Modifiche dell' ordinamento della Direzione regionale della protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 14, sesto comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 44, come aggiunto dall' articolo 1, comma 2, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.