LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1993, n. 31

Ulteriori disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5: << Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale >>. Determinazione per l' anno 1993 dei contingenti organici di cui all' articolo 64, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 5
 
1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si provvede con l' assegnazione annuale disposta ai sensi dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, modificato dall' articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, ed in forza del disposto dell' articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, integrato dall'articolo 6 della legge regionale n. 1/1993. Conseguentemente gli oneri predetti fanno carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.