LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1993, n. 29

Disciplina dell' aucupio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2001, l'illegitimita' costituzionale della seconda parte del comma 1 laddove viene previsto che quanto disposto nella prima parte dello stesso comma e' affidato, con precedenza, ai soggetti gia' titolari di autorizzazioni all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 17/1969 e 39/1978 e del secondo periodo del comma 3.
2Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 20/2001
3Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 20/2001
4Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 6/2008
5Articolo ripristinato nella versione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 44, comma 1, L.R. 6/2008 a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 44 medesimo, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 165/2009.
6Articolo abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, comma 3, L.R. 6/2008.
7Il Regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008 è stato emanato con DPReg. 308/2011 (B.U.R.4/1/2012, n.1).