LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 maggio 1993, n. 26

Soppressione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/1993
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 4
 Trasferimento del patrimonio, dei rapporti giuridici
e del personale
1. In attesa del riordino delle Comunità montane, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è disposto il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dei beni mobili, dei beni immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti soppressi sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale alle foreste d'intesa con l'Assessore regionale alle finanze, di presa d'atto dell'inventario dei beni da trasferire e del rendiconto della gestione commissariale redatti, entro il 30 giugno 1997, dai Commissari liquidatori e dal Presidente del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna. Con appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il personale in servizio presso i Consorzi è trasferito, per gli uffici di economia e bonifica montana delle Prealpi Giulie, della Carnia e del Canal del Ferro-Val Canale alla Provincia di Udine e quello in servizio presso la Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna alla Provincia di Pordenone, in apposito ruolo soprannumerario ad esaurimento, previa espressa intesa rispettivamente con la Provincia di Udine e con la Provincia di Pordenone. L' intesa è espressa con deliberazione dell' organo competente ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.
1 bis. In attuazione del comma 1 la consegna dei beni mobili ed immobili degli Enti soppressi avviene mediante processi verbali di consegna, sottoscritti dal Commissario liquidatore e dal rappresentante legale della Regione entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1. Detti processi verbali di consegna costituiscono titolo per le volturazioni catastali e le formalità pubblicitarie, al sensi del comma quarto dell'articolo 6 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
1 ter. Ad avvenuta sottoscrizione dei processi verbali di consegna cessano le funzioni dei Commissari liquidatori.
2. 
( ABROGATO )
(4)
3. 
( ABROGATO )
(5)
4. I posti previsti nel ruolo di cui al comma 1 sono automaticamente soppressi per la cessazione dal servizio, per qualsiasi causa dei dipendenti che li occupano, nonché su autonoma determinazione dell' ente di assegnazione per il passaggio nei corrispondenti posti di ruolo ordinario che si rendono successivamente vacanti presso detto ente.
5. 
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4Comma 2 abrogato da art. 4, comma 3, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
5Comma 3 abrogato da art. 4, comma 3, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
6Comma 5 abrogato da art. 4, comma 3, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.