LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 maggio 1993, n. 26

Soppressione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/1993
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 3 bis
 (Opere della Regione)
1. È rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1994, n. 4, e di quelle comunque di competenza della Direzione regionale delle foreste, per le quali alla data dell'1 gennaio 1997, il procedimento di espropriazione non sia stato concluso col negozio di cessione volontaria del bene o con l'emissione del decreto di espropriazione. È fatta salva l'efficacia degli atti pregressi dei procedimenti di espropriazione medesimi.
2. Per le opere di cui al comma 1 il termine per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni ed il termine delle occupazioni d'urgenza sono fissati di diritto al 31/12/2002. Per la definizione delle procedure inerenti le opere di viabilità forestale finanziate con i fondi FIO i sedimi possono essere asserviti a servitù per pubblica utilità.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 13/1998