LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 maggio 1993, n. 26

Soppressione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/1993
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 3 ter
 (Acquisto di beni sottoposti a procedimenti di
espropriazione)
1. La Direzione regionale delle foreste ha facoltà di stipulare contratti per l'acquisto o per la costituzione di servitù sopra gli immobili, già assoggettati a procedimento di espropriazione in caso di convenienza, da valutarsi in concreto, in relazione all'interesse alla sollecita definizione dell'acquisizione ed ai riflessi negativi, anche sui costi, di eventuali contestazioni giudiziarie.
2. Ai fini di cui al comma 1 il prezzo di compravendita viene determinato con la deliberazione della Giunta regionale autorizzativa del contratto, previa stima del valore dell'immobile operata, in deroga all'articolo 90 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come inserito dall'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Comma 1 sostituito da art. 11, comma 2, L. R. 13/1998