Art. 2
Nomina dei commissari liquidatori
1. Per gli adempimenti conseguenti alla soppressione dei Consorzi, entro 15 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, per ognuno degli enti soppressi è nominato un commissario liquidatore, per la durata di sei mesi, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 4/1994
2Comma 2 aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 4/1994
3Gli effetti dell' atto della proroga, previsti dall' articolo 2 L.R. 4/94, decorrono, ex articolo 5 della medesima legge, dalla data di scadenza della precedente proroga trimestrale.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 4, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
5Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 3, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
6Parole sostituite al comma 2 da art. 72, comma 5, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 31/1996
8Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 31/1996
9Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.