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Legge regionale 25 maggio 1993, n. 26

Soppressione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/1993
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 1
 Soppressione dei Consorzi per gli uffici di economia e
bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del
Consorzio di bonifica Cellina-Meduna
1. Il Consorzio per l' ufficio di economia e bonifica montana delle Prealpi Giulie, con sede in Udine, il Consorzio per l'ufficio di economia e bonifica montana della Carnia e del Canal del Ferro - Val Canale, con sede in Tolmezzo nonché la Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna, con sede in Pordenone, sono soppressi.
2. A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane esercitano le funzioni relative alle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico- forestale previste dalle vigenti leggi, avvalendosi degli uffici delle Province.
3. In attesa del riordino delle Comunità montane e del trasferimento alle stesse del personale dei Consorzi, le Comunità montane aventi sede nella provincia di Pordenone, per le opere di competenza nel territorio della provincia di Pordenone, si avvalgono degli uffici dell' Amministrazione provinciale di Pordenone. Le Comunità montane aventi sede nelle altre province, per le opere di competenza nel rispettivo territorio, si avvalgono degli uffici dell' Amministrazione provinciale di Udine.
4. L'avvalimento avviene previo accordo fra le Comunità montane e l' Amministrazione provinciale competente. Tale accordo deve sorgere da idonea, apposita convenzione od accordo di programma da stipularsi per una o più opere. Gli accordi devono essere adottati con deliberazione dell' Assemblea della Comunità, o delle Comunità, se riguarda il territorio di più Comunità montane, e del Consiglio provinciale. Nel caso in cui l' opera dovesse interessare il territorio di più province, la volontà dovrà essere manifestata da tutti gli enti interessati, sia Comunità che Province.
Note:
1Comma 2 interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 4/1994
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 62, comma 1, L. R. 9/1999