LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 1993, n. 21

Norme integrative e modificative in materia venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 19
 
1. Ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, coloro che detengono uccelli vivi da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima e che non abbiano già provveduto a farne denuncia agli organi competenti devono trasmettere il loro elenco dettagliato al Comitato provinciale della caccia competente per territorio, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Decorso il termine indicato nel comma 1, gli esemplari possono essere ulteriormente detenuti solo in presenza dell'elenco dettagliato indicato nel medesimo comma 1, vistato dalla Regione.
3. Qualora i detentori di uccelli vivi intendano cedere a terzi, anche temporaneamente, uno o più esemplari detenuti devono dare comunicazione del movimento previsto alla Regione. La cessione può essere effettuata solo ad avvenuta apposizione da parte della Regione del proprio visto sulla comunicazione di cui al presente comma.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 9, L. R. 13/2000
2Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.