LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2

Bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1993 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/1993
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 13
 
1. Ai sensi del DL 19 dicembre 1992, n. 485, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1993 un mutuo dell' ammontare massimo di lire 20 miliardi per la copertura dell' onere relativo al ripiano, nei limiti previsti dall'articolo 82 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, dei disavanzi d' esercizio relativi all' anno 1991 delle aziende di trasporto pubblico locale.
2. La stipula del contratto definitivo di mutuo, che resta subordinata alle effettive esigenze di cassa dell' Amministrazione regionale, può essere conclusa anche nel corso dell' esercizio finanziario 1993 e deve comunque essere conclusa entro il 31 dicembre 1994 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 5, L. R. 47/1993
2Comma 2 sostituito da art. 11, comma 4, L. R. 47/1993