LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2

Bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1993 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/02/1993
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 12
 
1. Ai sensi dell' articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1993 un mutuo del l'ammontare massimo di lire 118.864 milioni per la copertura dell'onere relativo al finanziamento integrativo della spesa sostenuta nell' anno 1990 dagli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale.
2. La stipula del contratto definitivo di mutuo, che resta subordinata alle effettive esigenze di cassa dell' Amministrazione regionale, può essere conclusa anche nel corso dell' esercizio finanziario 1993 e deve comunque essere conclusa entro il 31 dicembre 1994 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 47/1993