LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2

Bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1993 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/02/1993
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 
1. I decreti con i quali si apportano variazioni al bilancio, ivi comprese le istituzioni di nuovi capitoli, o si accertano residui relativamente a spese attinenti agli Assessorati regionali con sede in Udine, e dei quali è prevista l' emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale e dell' Assessore alle finanze, sono adottati dai rispettivi Assessori di quella sede, su proposta del Presidente della Giunta o dell' Assessore alle finanze o - qualora prevista - su conforme deliberazione della Giunta regionale.