LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1993, n. 18

Riforma e riordinamento di Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/1993
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

TITOLO III
 Soppressione del Consorzio regionale fra gli IACP
Art. 48
 
1. Il Consorzio regionale fra istituti autonomi per le case popolari del Friuli-Venezia Giulia di cui all' articolo 10 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è soppresso.
2. Lo IACP di Pordenone subentra al Consorzio di cui al comma 1 nella titolarità dei beni immobili e mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio presso il Consorzio viene assegnato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il personale medesimo, agli IACP del Friuli-Venezia Giulia.
3. Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, vengono disciplinati gli adempimenti conseguenti alla soppressione di cui al comma 1.
Art. 49

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 45/1993
Art. 50
 
1. All' articolo 8, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale n. 75/1982, le parole << , sentito il Consorzio regionale fra gli IACP , >> e le parole << ed il Consorzio medesimo >> sono abrogate.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 51
 
Art. 52
 
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 54

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 55

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 56
 
1. All' articolo 21 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall' articolo 7 della legge regionale n. 37/1988, al primo comma, le parole << dal Consorzio regionale fra gli IACP, >> sono abrogate.
2. All' articolo 21 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall' articolo 7 della legge regionale n. 37/1988, al secondo comma, le parole << dal Consorzio regionale fra gli IACP, >> sono abrogate.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 57

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 58

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 59

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 60
 
1. All' articolo 47, terzo comma, della legge regionale n. 75/1982, come aggiunto dall' articolo 20 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, le parole << il Consorzio regionale tra >> sono abrogate.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 61
 
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 62
 
1. All' articolo 65 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall' articolo 27 della legge regionale n. 37/1988, al sesto comma, le parole << sentito il Consorzio regionale fra gli IACP >> sono abrogate.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 63
 
1.
L' articolo 68 della legge regionale n. 75/1982 è sostituito dal seguente:
<< Art. 68
 Anagrafe dell' utenza
1. È rimesso alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, anche per gli effetti di cui all' articolo 4, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il compito di formare e gestire a livello regionale l'anagrafe degli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata, avvalendosi a tal fine degli IACP territorialmente competenti. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 64
 
1. All' articolo 76, primo comma, della legge regionale n. 75/1982 le parole << ed al loro Consorzio >> sono abrogate.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 65
 
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 66
 
1.
L' articolo 111 della legge regionale n. 75/1982 è sostituito dal seguente:
<< Art. 111
 Delega agli IACP
1. Per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, gli operatori possono avvalersi degli IACP.
2. Per le prestazioni di cui al comma 1 gli IACP hanno titolo ad un compenso non superiore all'8 per cento del costo delle opere nel caso di nuove costruzioni ed al 10 per cento nel caso di recupero.
3. Il costo delle opere è dato da tutte le voci del quadro economico con esclusione dell' IVA e delle spese tecniche. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 67
 
Art. 68
 
1. All'articolo 114, quarto comma, della legge regionale n. 75/1982 le parole << dal Consorzio regionale fra gli IACP e >> e le parole << del Consorzio regionale fra gli IACP e >> sono abrogate.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 69
 
1. All'articolo 130, quarto comma, della legge regionale n. 75/1982 le parole << il Consorzio regionale fra gli IACP e >> sono abrogate.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 70