LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1993, n. 18

Riforma e riordinamento di Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/1993
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 82
 
1. L'Ente tutela pesca è autorizzato a costituire una o più gestioni fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, al fine di affidare a terzi la gestione degli allevamenti ittici.
2. In relazione al disposto di cui all' articolo 75, lo stanziamento del capitolo 4252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 viene ridotto dell' importo complessivo di lire 450 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1994 e lire 250 milioni per l' anno 1995.
3. Lo stanziamento complessivo del capitolo 8840 dello stato di previsione precitato viene incrementato di lire 450 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 250 milioni per l' anno 1995.
Note:
1Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).