LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1993, n. 18

Riforma e riordinamento di Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/1993
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 81
 
1. Per gli eventuali oneri di cui all'articolo 48 viene autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 viene istituito alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - Spese correnti - categoria 1.5. - sezione VII - il capitolo 3224 (1.1.158.2.07.26) con la denominazione << Oneri derivanti da passività del soppresso Consorzio regionale degli IACP >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1993 in termini di competenza e di cassa.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni per l'anno 1993 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8840.