LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1993, n. 18

Riforma e riordinamento di Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/1993
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 72
 
1. L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura subentra all'Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, al Centro regionale di sperimentazione agraria ed al Centro regionale vitivinicolo nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni mobili ed immobili.
2. I Centri zonali già istituiti presso l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura sono posti alle dipendenze dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura.
3. L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura inizia la propria attività a partire dal novantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; entro tale termine si provvede altresì alla nomina del Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui all' articolo 8.
4. Fino alla nomina del Consiglio di amministrazione dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura, i Consigli di amministrazione dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, del Centro regionale di sperimentazione agraria e del Centro regionale vitivinicolo rimangono in carica provvedendo:
a) ad individuare lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili di proprietà dell' Ente operando altresì la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
b) a definire il conto consuntivo antecedente alla data di inizio dell' attività dell' ente subentrante.

5. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b).
6. I Consigli di amministrazione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato, dell' Azienda regionale delle foreste, il Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca e il Consiglio di amministrazione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti, così come modificati dagli articoli 17, 20, 21 e 29, sono ricostituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. In sede di prima applicazione i Consigli di amministrazione dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura, dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato, dell' Azienda regionale delle foreste, il Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca e il Consiglio di amministrazione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti, da costituirsi o ricostituirsi secondo le modalità di cui agli articoli 8, 17, 20, 21 e 29, e nel rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 6, possono validamente riunirsi quando sia stato nominato un numero di componenti pari ad almeno la metà del numero complessivo dei componenti medesimi.
8. Nella prima ricostituzione del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca, in deroga all' articolo 21, comma 2, sono confermati i rappresentanti di cui all' articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 19/1971, come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 21, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. In sede di prima costituzione e ricostituzione dei Consigli di amministrazione, rispettivamente, dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura e dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato, qualora non si pervenga, entro venti giorni dalla data della richiesta, alle designazioni congiunte di cui all' articolo 8, comma 1, lettera e), della presente legge, e dell' articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 21/1965, come sostituito dall' articolo 17 della presente legge, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 10 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9.
Note:
1 Abrogata la parte concernente il riferimento al collegio dei sindaci dell'ESA, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
2Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).