LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1993, n. 18

Riforma e riordinamento di Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/1993
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 66
 
1.
L' articolo 111 della legge regionale n. 75/1982 è sostituito dal seguente:
<< Art. 111
 Delega agli IACP
1. Per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, gli operatori possono avvalersi degli IACP.
2. Per le prestazioni di cui al comma 1 gli IACP hanno titolo ad un compenso non superiore all'8 per cento del costo delle opere nel caso di nuove costruzioni ed al 10 per cento nel caso di recupero.
3. Il costo delle opere è dato da tutte le voci del quadro economico con esclusione dell' IVA e delle spese tecniche. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.