LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1993, n. 18

Riforma e riordinamento di Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/1993
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 63
 
1.
L' articolo 68 della legge regionale n. 75/1982 è sostituito dal seguente:
<< Art. 68
 Anagrafe dell' utenza
1. È rimesso alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, anche per gli effetti di cui all' articolo 4, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il compito di formare e gestire a livello regionale l'anagrafe degli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata, avvalendosi a tal fine degli IACP territorialmente competenti. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.