LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1993, n. 18

Riforma e riordinamento di Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/1993
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO I
 Istituzione dell' Ente regionale per la promozione e lo
sviluppo dell' agricoltura (ERSA)
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 3

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 216, comma 1, L. R. 5/1994
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 32/1995
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 25/1996
4Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 13, L. R. 3/1998 , con effetto, ex comma 30 del medesimo articolo, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione europea delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 15 e da 26 a 29 dello stesso articolo.
5Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Le disposizioni di cui al comma 78 sono state notificate alla Commissione dell'Unione europea: i loro effetti restano sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito favorevole dell'esame della Commissione stessa, come previsto dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 3/2002.
2Gli organi di cui al presente articolo sono sciolti come previsto dall'art. 8, comma 22, L.R. 3/2002 ed e' nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'art. 8, comma 23, della medesima legge regionale.
3Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 9

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Derogata la disciplina del comma 1 da art. 17, comma 2, L. R. 36/1997, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
2Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004