LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1993, n. 18

Riforma e riordinamento di Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/05/1993
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 77
 
1. A seguito delle modifiche strutturali apportate dalla presente legge al Centro regionale vitivinicolo, continua a trovare applicazione il contratto di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalle norme dell' impiego privato, stipulato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 48, che viene fatto salvo in ogni sua disposizione.
2. Il dipendente assunto con il contratto di lavoro di cui al comma 1 assiste il Direttore dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura nella trattazione di tutti gli affari inerenti il settore della vitivinicoltura ed è preposto, per la durata del rapporto, al Servizio della vitivinicoltura di cui all' articolo 208 quater della legge regionale n. 7/1988, come aggiunto dall' articolo 41.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, L. R. 20/1996