LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1993, n. 18

Riforma e riordinamento di Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/05/1993
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 75
 
1. Entro l' 1 gennaio 1994 l' Ente tutela pesca deve presentare alla Giunta regionale una proposta di ristrutturazione dei servizi e delle attività dell' Ente alla quale consegua una significativa riduzione del personale attualmente assegnato nonché l' affidamento della vigilanza ittica ai volontari; va prevista inoltre una graduale riduzione dei contributi regionali fino all' anno 1995, in quanto, a partire dal 1996, l' Ente provvederà a finanziarsi prevalentemente con i proventi dei canoni degli utenti.
Note:
1Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).