LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1993, n. 18

Riforma e riordinamento di Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/1993
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 71
 
1. Il Presidente ed i componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti regionali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 70, comma 1, L. R. 9/1999
2Comma 2 sostituito da art. 70, comma 2, L. R. 9/1999
3 Abrogata la parte concernente il riferimento al collegio dei sindaci dell'ESA, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
4Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 3, comma 37, L. R. 31/2017
5Comma 2 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
6Comma 3 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.