LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELL' AGRICOLTURA
Art. 89
 Opere di bonifica integrale
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 2.320 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 2.320 milioni fa carico al capitolo 6306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
7. Per le finalità di cui al RD n. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l' anno 1993.
8. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 90
 Opere di bonifica e di irrigazione
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, con riguardo alle opere irrigue, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.