LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE
DEI TRASPORTI
Art. 82
 Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle
aziende di trasporto pubblico locale ai sensi
del DL n. 412/1992
(programma 1.5.5.)
1. In relazione a quanto disposto dal DL 19 ottobre 1992, n. 412, al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 20.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano del disavanzo di esercizio, relativo all' anno 1991, delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, nei limiti della quota corrispondente all' ammontare del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell' articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale n. 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 3983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 83
 Infrastrutture di servizio al sistema
dei trasporti e dei traffici
(programmi 1.5.2. e 1.5.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 7, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalità previste dagli articoli 31, comma 5, della legge regionale n. 22/1987, e per la copertura dei costi del Piano particolareggiato di cui all' articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 3873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 6, della legge regionale n. 22/1987, come modificato dall' articolo 6 della legge regionale n. 25/1990, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.