LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO V
 INTERVENTI NEL SETTORE
DEL TURISMO
Art. 66
 Contributi pluriennali per strutture
turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come integrata dall' articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dall' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
7. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 67
 Infrastrutture turistiche
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1993 e lire 150 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo comma, lettera f), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, come inserita dall' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1993, lire 400 milioni per l' anno 1994 e lire 500 milioni per l' anno 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. Per le finalità previste dall' articolo 91, comma 9, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1995, il limite di impegno di lire 500 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014.
7. L' onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall' articolo 91, comma 15, della legge regionale n. 4/1992, come modificato dall' articolo 93 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 300 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
11. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.