Art. 61
Contributi pluriennali alle imprese
commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla
legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
7. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. All' articolo 4, commi 1 e 2, della
legge regionale n. 36/1988, le parole << non superiori a lire 300 milioni >> e << di importo inferiore a lire 20 milioni >> sono sostituite, rispettivamente, dalle parole << non superiori a lire 600 milioni >> e << di importo inferiore a lire 50 milioni >>.
9 bis. La disposizione di cui al comma 9 non trova applicazione nei confronti delle domande presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge, per le quali continuano ad applicarsi i limiti di valore stabiliti dall' articolo 4, commi 1 e 2, della
legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal medesimo comma 9.
Note:
1Comma 9 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 52/1993
Art. 62
Consorzi garanzia fidi tra le imprese
commerciali
(programma 3.4.2.)
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 63
Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 65
Contributi pluriennali per la realizzazione
di impianti fieristici e centri commerciali
(programma 3.4.1.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L' onere complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Marano Lagunare un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri - in linea capitale e per interessi - del mutuo da stipulare per far fronte alle spese connesse al completamento del mercato ittico.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 5.
7. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 5 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata dalla deliberazione con cui il Comune dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante, nonché dal programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all' indebitamento. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano di ammortamento, in linea capitale e per interessi.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 150 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
10. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8228 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.