LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELL' AGRICOLTURA
Art. 42
 Credito di miglioramento fondiario
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2022.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 6361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2022 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 43
 Opere di miglioramento fondiario
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 43 e 44 del RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 44
 Miglioramento delle strutture agricole
aziendali
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 45
 Indennità compensativa
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 46
 Avversità atmosferiche
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite d' impegno di lire 88 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 88 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.
3. L' onere complessivo di lire 264 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1993 al 1995 l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità di cui al comma 1, ed iscritta sul capitolo 371 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 47
 Credito agricolo
(programma 3.1.6.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 48
 Interventi nel settore zootecnico
(programmi 3.1.7. e 3.1.3.)
1. Per la predisposizione e l' attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l' ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post-natale ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 270 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 270 milioni fa carico al capitolo 6470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.