LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO IV
 INTERVENTI NEI SETTORI
DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 INTERVENTI NEI SETTORI DELLA
SANITÀ E DELL' ASSISTENZA
Art. 25
 Finanziamento integrativo regionale
per la spesa sanitaria di parte corrente
(programma 2.1.1.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 19, comma 1, del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, come modificato dall' articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché dal disposto dell' articolo 6, comma 1, del disegno di legge n. 1684/1992, ed al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario nell' ambito del Friuli- Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale finanziamenti integrativi delle assegnazioni derivanti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di cui all' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determinate per ciascuna di esse ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1985, n. 21, e 18 luglio 1985, n. 28.
2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 360.000 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 360.000 milioni fa carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 26
 Servizio di telesoccorso-telecontrollo
(programma 2.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1992, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 27
 << Progetto Spilimbergo >>
per la riabilitazione sociale e sanitaria
(programma 2.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 28
 Finanziamenti straordinari per la gestione
di servizi socio-assistenziali
(programma 2.2.4.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti previsti dall' articolo 30, settimo comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1992.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 4969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
CAPO II
 INTERVENTI NEI SETTORI
DELL' ISTRUZIONE, DELLA CULTURA,
DELLA RICERCA SCIENTIFICA,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELLO SPORT
Art. 29
 Realizzazione della macchina di luce di sincrotrone
(programmi 2.3.3. e 0.1.4.)
1. All' articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24, come integrato dall' articolo 65 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, dopo le parole << medesima società >> sono inserite le parole << nonché a concedere finanziamenti anche infruttiferi >>.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
(2)
4. 
( ABROGATO )
(3)
5. 
( ABROGATO )
(4)
6. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Sincrotrone Trieste società consortile per azioni >> contributi pluriennali, nella misura massima di lire 1.800 milioni annui, per un periodo di dieci anni, a riduzione o a copertura del costo dei mutui da stipulare per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione della macchina di luce di sincrotrone.
7. La misura dei contributi suddetti è ragguagliata all' importo medio annuo della quota interessi, compreso l' eventuale preammortamento, rilevabile dai piani di ammortamento.
8. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è presentata alla Direzione regionale degli Affari finanziari e del patrimonio, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui la Società dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante, nonché il programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all' indebitamento. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano di ammortamento, in linea capitale e per interessi.
9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 1.800 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
11. L' onere complessivo di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 1461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare garanzie fidejussorie, sino alla concorrenza di lire 15.000 milioni, sui mutui stipulati ai sensi del comma 6.
14. La concessione della garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
15. La domanda di concessione della garanzia è accompagnata da una attestazione con cui il legale rappresentante della Società dichiara l' impossibilità, da parte della Società medesima, a prestare idonee garanzie.
16. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal comma 13 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
2Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
3Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
4Comma 5 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
Art. 30
 Istituzioni ed attività di ricerca scientifica
(programma 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.450 milioni per l' anno 1993 e lire 1.250 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.700 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale n. 11/1969, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro internazionale di scienze meccaniche (CISM) di Udine un finanziamento per lo sviluppo della ricerca scientifica, per le attrezzature scientifiche e per la loro manutenzione, nonché per l' arredamento, per lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale e per l' attività istituzionale.
4. Trovano applicazione gli articoli 15, secondo comma, e 16, quarto comma, della legge regionale n. 11/1969, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.350 milioni fa carico al capitolo 5245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
7. Per le finalità previste dall' articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1995.
8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 31
 Contributi agli Enti regionali per il diritto allo
studio universitario (ERDISU) per gli investimenti
(programma 2.3.2.)
1. 
( ABROGATO )
(2)
2. Per le finalità previste dall' articolo 16, comma 1, lettera a bis) della legge regionale n. 55/1990, come sostituita dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1994 e lire 4.000 milioni per l' anno 1995.
3. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5199 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 111, comma 1, L. R. 47/1993
2Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005
Art. 32
 Interventi a favore dell' istruzione universitaria
(programma 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1995, un limite d' impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
3. L' onere di lire 2.000 milioni, corrispondente all' annualità autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per la formazione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Gorizia un contributo annuale per la realizzazione del tirocinio obbligatorio per gli studenti del Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle imprese di cui all' articolo 10 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.
6. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura, corredata da un preventivo di massima della spesa. Ciascuna quota annuale può essere concessa in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne indica i termini e le modalità di rendicontazione.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
8. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5186 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
9. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5186 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 28, L. R. 4/1999
Art. 33
 Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 37, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1995, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
5. L' onere di lire 1.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 34
 Beni ed attività culturali
(programmi 2.4.1., 2.4.2. e 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dall' articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, sono autorizzati, a decorrere dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno, rispettivamente, di lire 150 milioni e di lire 100 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 150 milioni per l' anno 1993;
b) lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2012;
c) lire 100 milioni per l' anno 2013.
5. L' onere complessivo di lire 650 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
8. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
9. 
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
14. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore del Comune di Trieste, ai sensi dell' articolo 25, secondo comma, della legge regionale n. 60/1976, per gli interventi indispensabili ed urgenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed artistico delle collezioni de Henriquez anche al fine di renderne più agevole l' accesso al pubblico.
15. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 14 è presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento ne prevede i termini e le modalità di rendicontazione.
16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
17. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
18. 
( ABROGATO )
(3)
19. 
( ABROGATO )
(4)
20. 
( ABROGATO )
(5)
21. 
( ABROGATO )
(6)
22. 
( ABROGATO )
(7)
23. 
( ABROGATO )
(8)
24. 
( ABROGATO )
(9)
25. All' articolo 35, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, dopo le parole << compiti istituzionali >> sono aggiunte le parole << nonché per la ristrutturazione e l' acquisto di immobili e di arredi da destinare a sedi degli organismi medesimi. >>.
26. Il finanziamento relativo all' anno 1992 ai sensi dell' articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 4/1992, così come integrato dal comma 25, può essere destinato alla realizzazione degli interventi indicati al medesimo comma.
27. Per le finalità previste dall' articolo 35 della legge regionale n. 4/1992, così come integrato dal comma 25, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1993.
28. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
29. Al fine di consentire e promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale di alcune eminenti e significative personalità della nostra regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Sedegliano per l' acquisto, la ristrutturazione e l' arredo della casa natale di Padre Davide Maria Turoldo, sita nel medesimo comune.
30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 350 milioni suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1993 e di lire 250 milioni per l' anno 1994.
31. L' onere complessivo di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
32. Al fine di consentire e promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale di alcune eminenti e significative personalità della nostra regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Provincia di Pordenone per l' acquisto, la ristrutturazione e l' arredo della casa di Pier Paolo Pasolini, sita nel comune di Casarsa della Delizia, nonché per le attrezzature dei locali della casa stessa da destinare a 'Centro studi'.
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1993 e lire 200 milioni per l' anno 1994.
34. L' onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
35. Al fine di consentire il completamento della sede della Società Mutuo Soccorso ed Istruzione di Pordenone, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Società medesima.
36. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni per l' anno 1993.
37. L' onere complessivo di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
38. Le domande per l' ottenimento dei finanziamenti di cui ai commi 29, 32 e 35 sono presentate alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura corredate da un preventivo di massima della spesa e da una relazione illustrativa degli interventi da realizzare. I finanziamenti possono essere concessi ed erogati, per ciascuna quota annua, in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione dei finanziamenti medesimi ne indica i termini e le modalità di rendicontazione.
39. Per le finalità previste dall' articolo 39, comma 8, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 400 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1993 e lire 300 milioni per l' anno 1994.
40. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5195 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Note:
1Parole soppresse al comma 32 da art. 209, comma 1, L. R. 5/1994
2Parole aggiunte al comma 32 da art. 84, comma 13, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
3Comma 18 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
4Comma 19 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
5Comma 20 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
6Comma 21 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
7Comma 22 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
8Comma 23 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
9Comma 24 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
10Comma 10 sostituito da art. 7, comma 50, L. R. 17/2008
11Comma 11 sostituito da art. 7, comma 50, L. R. 17/2008
12Comma 9 abrogato da art. 49, comma 1, lettera h), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
13Comma 10 abrogato da art. 49, comma 1, lettera h), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
14Comma 11 abrogato da art. 49, comma 1, lettera h), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
15Comma 12 abrogato da art. 49, comma 1, lettera h), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 35
 Finanziamento straordinario all' IRFoP
per oneri relativi al personale
(programma 2.5.1.)
1. Nelle more dell' espletamento delle procedure relative agli inquadramenti nel ruolo unico regionale previsti dal Titolo II, Capo V, della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' IRFoP un finanziamento straordinario per l' anno 1993, nella misura massima di lire 7.000 milioni, a copertura degli oneri relativi al personale.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso ed erogato in due soluzioni, nella misura del cinquanta per cento entro il 31 marzo 1993 e del restante cinquanta per cento entro il 30 settembre 1993.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 5861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 36
 Formazione professionale della polizia
comunale
(programma 2.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, relativamente alla realizzazione dei corsi di formazione professionale della polizia comunale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto regionale per la formazione professionale un finanziamento di lire 540 milioni, suddiviso in ragione di lire 180 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 540 milioni, suddivisa in ragione di lire 180 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
3. Il predetto onere complessivo di lire 540 milioni fa carico al capitolo 5877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 37
 Finanziamenti straordinari agli Enti locali
per l' acquisto e la realizzazione di impianti
ed attrezzature sportive (programma 2.4.4.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un finanziamento straordinario per l' acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di impianti ed attrezzature sportive in corso di dismissione da parte di enti ed aziende a partecipazione statale.
2. La domanda per la concessione del finanziamento, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive. Ciascuna quota annuale del finanziamento può essere erogata in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993, lire 600 milioni per l' anno 1994 e lire 200 milioni per l' anno 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri, in linea capitale e per interessi, del mutuo da stipulare per la realizzazione dell' impianto del tiro a segno.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 5.
7. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 5 è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive, corredata dalla deliberazione con cui il Comune dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante, nonché il programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all' indebitamento. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale deve risultare il piano di ammortamento, in linea capitale e per interessi.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 100 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
10. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 6144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.