LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 54
DELLO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA
E DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1988, N. 10
Art. 7
 Trasferimenti agli Enti locali in attuazione
dell' articolo 54 dello Statuto speciale di
autonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1. In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali, ai medesimi è assegnata - con le modalità previste dall' articolo 66 della legge regionale n. 10/1988, come modificato dall' articolo 3 - la somma complessiva di lire 103.000 milioni per l' anno 1993, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dal presente Titolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata, nell' anno 1993, la somma complessiva di lire 103.000 milioni, di cui:
a) lire 51.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 47.000 milioni destinati ai Comuni;
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.
Art. 8
 Trasferimenti alle Province
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 51.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 25.000 milioni ai sensi dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;
b) lire 26.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.
(1)
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 25.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 26.000 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 26.000 milioni fa carico al capitolo 1774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
6. Gli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6, fanno carico al capitolo 1754 dello stato di previsione della spesa precitato.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 9
 Trasferimenti ai Comuni
(programma 0.6.2.)
1. Secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata la somma di lire 30.000 milioni per l' anno 1993, ai sensi dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali.
2. Ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata l' ulteriore somma di lire 9.000 milioni per l' anno 1993, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio.
3. Ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera b), ai Comuni capoluogo è assegnata l' ulteriore somma di lire 5.000 milioni per l' anno 1993, per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi urbani e per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza, nonché di attività aventi rilevanza provinciale.
4. Ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l' ulteriore somma di lire 3.000 milioni per l' anno 1993, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale.
5. Per quanto concerne l' assegnazione di cui al comma 4, per l' anno 1993, qualora non possa essere predisposto ed emanato entro il 31 marzo il decreto del Presidente della Giunta di cui all' articolo 66, comma 3 ter, della legge regionale n. 10/1988, come introdotto dall' articolo 3 della presente legge, si applicano le disposizioni e le indicazioni di cui all' allegato D del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 1991, n. 0116/Pres.
6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 47.000 milioni per l' anno 1993.
7. Il predetto onere di lire 47.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 10
 Trasferimenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare del Friuli
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera c), alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnata la somma di lire 5.000 milioni per l' anno 1993, suddivisa in ragione di:
a) lire 3.000 milioni ai sensi dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;
b) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.