LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO II
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
CAPO I
 REVISIONE DELLA NORMATIVA CONCERNENTE
I TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
Art. 3
 Modifica dell' articolo 66
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1.
In relazione ai nuovi indirizzi di politica della spesa nei confronti degli Enti locali, tesi a garantire una maggiore autonomia finanziaria, ed in previsione del futuro riassetto delle attribuzioni afferenti ai medesimi, nel testo dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
<< 2. Il riparto dei fondi assegnati alle Province è effettuato per due terzi in ragione del numero di abitanti e per un terzo in ragione della estensione territoriale di ciascuna Provincia.
3. I fondi assegnati ai Comuni sono ripartiti:
a) per quanto attiene alla ripartizione dei fondi generalmente assegnati in forza dell' articolo 54 dello Statuto, per tre quarti in base alla popolazione di ciascun Comune e per un quarto in ragione della estensione territoriale di esso. È fissata in lire 10.000 la quota pro-capite da assegnare a ogni Comune per ciascuno dei primi 3.000 abitanti o fino alla concorrenza dell' eventuale numero inferiore di essi; tale quota è maggiorata nella misura del cento per cento per i Comuni classificati montani. La residua disponibilità sull' importo da attribuire in ragione della consistenza demografica va ripartita uniformemente in base alla popolazione globalmente considerata per tutto il territorio regionale;
b) per quanto attiene alla ripartizione dei fondi assegnati per finanziare le spese correnti per l' assistenza scolastica ed il diritto allo studio, ai sensi dell' articolo 28, comma 1, della presente legge, secondo le indicazioni contenute nell' allegato B, n. 1, del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 1991, n. 0116/Pres. >>.

2.
Per le finalità indicate al comma 1, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
<< 3 bis. Il riparto dei fondi assegnati ai Comuni capoluogo è effettuato in proporzione alla popolazione legale di ciascun Comune.
3 ter. L' individuazione dei Comuni di supporto comprensoriale, nonché i criteri per il riparto dei fondi assegnati ai Comuni medesimi, sono determinati, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta, tenendo conto dei servizi, delle attività e della popolazione beneficiaria.
3 quater. La popolazione residente e l' estensione territoriale degli Enti destinatari è quella risultante dai dati ufficiali definitivi dell' ultimo censimento generale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3 quinquies. Il riparto dei fondi assegnati alle Comunità montane ed alla Comunità collinare è effettuato per metà in ragione del numero di abitanti e per metà in ragione della estensione territoriale di ciascuna Comunità.
3 sexies. Alla ripartizione ed all' assegnazione dei fondi destinati al finanziamento di spese di investimento si può provvedere anche tramite la stipulazione degli accordi di programma di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.
3 septies. Ai sensi dell' articolo 12 della presente legge le Province devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle assegnazioni per spese di investimento.
3 octies. Ai sensi dell' articolo 12 della presente legge le Comunità montane devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento delle assegnazioni per spese di investimento.
3 nonies. All' erogazione degli importi assegnati ai sensi della presente legge si provvede in misura intera ed in via anticipata, con decreti, anche cumulativi, del Direttore regionale per le Autonomie locali.
3 decies. Gli Enti locali iscrivono nei propri bilanci le somme loro assegnate ai sensi della presente legge. All' uopo devono essere istituiti appositi capitoli di entrata e di spesa distinti secondo le finalità previste nel provvedimento di concessione dei fondi. L' accertamento che l' utilizzazione delle somme avvenga in conformità alle prescrizioni è effettuato dai competenti Comitati di controllo nell' esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge. >>.

CAPO II
 MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 9 MARZO 1988,
N. 10 E 30 GENNAIO 1989, N. 2
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 6
 Modifica dell' articolo 9
della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2
1. All' articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
<< d) la copertura degli oneri sostenuti dalle Province per l' assunzione, il mantenimento in servizio e l' inquadramento del personale impiegato per l' esercizio delle funzioni trasferite, in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. >>.

CAPO III
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 54
DELLO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA
E DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1988, N. 10
Art. 7
 Trasferimenti agli Enti locali in attuazione
dell' articolo 54 dello Statuto speciale di
autonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1. In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali, ai medesimi è assegnata - con le modalità previste dall' articolo 66 della legge regionale n. 10/1988, come modificato dall' articolo 3 - la somma complessiva di lire 103.000 milioni per l' anno 1993, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dal presente Titolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata, nell' anno 1993, la somma complessiva di lire 103.000 milioni, di cui:
a) lire 51.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 47.000 milioni destinati ai Comuni;
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.
Art. 8
 Trasferimenti alle Province
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 51.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 25.000 milioni ai sensi dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;
b) lire 26.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.
(1)
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 25.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 26.000 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 26.000 milioni fa carico al capitolo 1774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
6. Gli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6, fanno carico al capitolo 1754 dello stato di previsione della spesa precitato.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 9
 Trasferimenti ai Comuni
(programma 0.6.2.)
1. Secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata la somma di lire 30.000 milioni per l' anno 1993, ai sensi dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali.
2. Ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata l' ulteriore somma di lire 9.000 milioni per l' anno 1993, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio.
3. Ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera b), ai Comuni capoluogo è assegnata l' ulteriore somma di lire 5.000 milioni per l' anno 1993, per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi urbani e per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza, nonché di attività aventi rilevanza provinciale.
4. Ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l' ulteriore somma di lire 3.000 milioni per l' anno 1993, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale.
5. Per quanto concerne l' assegnazione di cui al comma 4, per l' anno 1993, qualora non possa essere predisposto ed emanato entro il 31 marzo il decreto del Presidente della Giunta di cui all' articolo 66, comma 3 ter, della legge regionale n. 10/1988, come introdotto dall' articolo 3 della presente legge, si applicano le disposizioni e le indicazioni di cui all' allegato D del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 1991, n. 0116/Pres.
6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 47.000 milioni per l' anno 1993.
7. Il predetto onere di lire 47.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 10
 Trasferimenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare del Friuli
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera c), alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnata la somma di lire 5.000 milioni per l' anno 1993, suddivisa in ragione di:
a) lire 3.000 milioni ai sensi dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;
b) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
CAPO IV
 TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLE ZONE
TERREMOTATE
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 11, abrogata da art. 140, comma 10, L. R. 37/1993
2Articolo abrogato da art. 140, comma 10, L. R. 37/1993