LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 RIDETERMINAZIONE DI SPESE
FINANZIATE CON RICORSO A MUTUO
Art. 95
 Rideterminazione di spese finanziate con
ricorso a mutuo
nel settore delle opere pubbliche e di
interesse pubblico
(programma 1.1.2., 1.2.1., 2.3.2. e 2.4.4.)
1. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 110, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
2. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1993, ed imputata al capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 dall' articolo 110, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, e lire 1.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del predetto capitolo 2504.
3. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 67, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. La quota di lire 3.000 milioni, autorizzata per l' anno 1993, dall' articolo 67, comma 4, della legge regionale n. 4/1991, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, e lire 2.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 96
 Rideterminazione di spese finanziate con ricorso
a mutuo nel settore della viabilità
(programmi 1.5.1. e 1.5.2.)
1. La spesa di lire 7.000 milioni per l' anno 1994, autorizzata dall' articolo 109, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1994 e lire 5.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
2. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 69, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, ed imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, dall' articolo 110, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, e lire 2.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del predetto capitolo 3795.