LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 99
 Interventi nei settori dei servizi sociali
(programmi 2.1.2., 2.3.1., 2.3.2.,
2.3.3., 2.4.1., 2.4.3., 2.5.2. e 2.4.4.)
1. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
2. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, così rideterminata dall' articolo 115, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 2.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. La spesa di lire 200 milioni, autorizzata, per l' anno 1993, dall' articolo 25, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. La spesa di lire 1.800 milioni per l' anno 1994, autorizzata dall' articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo di lire 550 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1994, autorizzata dall' articolo 34, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
7. Il limite di impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato, per l' anno 1994, dall' articolo 37, comma 6, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l' anno 1993, è ridotto di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
8. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 39, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
9. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
10. La spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall' articolo 34, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo complessivo di lire 8.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.500 milioni per l' anno 1994 e lire 1.500 milioni per l' anno 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.