LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 74
 Accordi di programma finanziati con mutuo
(programmi 0.6.3. e 0.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 360 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 360 milioni fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. La spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993, autorizzata, per lire 4.000 milioni, dall' articolo 102, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e ridotta, per la quota di lire 1.500 milioni, dall' articolo 16, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e per la quota di lire 1.000 milioni dall' articolo 10, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1992, n. 37, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. La spesa di lire 6.000 milioni, come autorizzata e rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 102, comma 5, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è rideterminata in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1993, e di lire 1.000 milioni per l' anno 1994, ed è incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 6.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. Il maggiore onere di lire 6.000 milioni per l' anno 1994 fa parimenti carico al capitolo 925 dello stato di previsione predetto.
6. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
7. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
8. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1994.
9. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
10. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale n. 39/1991 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1994.
11. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
12. La spesa di lire 22.000 milioni, autorizzata per l' anno 1994 dall' articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 30/1992, è rideterminata in ragione di lire 20.000 milioni per l' anno 1994 e lire 2.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
13. La quota di lire 500 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 102, comma 13, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, ed è incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 500 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
14. Il maggior onere di lire 500 milioni per l' anno 1994 fa parimenti carico al capitolo 2024 dello stato di previsione predetto.