LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 48
 Interventi nel settore zootecnico
(programmi 3.1.7. e 3.1.3.)
1. Per la predisposizione e l' attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l' ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post-natale ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 270 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 270 milioni fa carico al capitolo 6470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.