LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 46
 Avversità atmosferiche
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite d' impegno di lire 88 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 88 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.
3. L' onere complessivo di lire 264 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1993 al 1995 l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità di cui al comma 1, ed iscritta sul capitolo 371 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.