LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 19
 Interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Titolo VI della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, l' ammontare del Fondo regionale per l' edilizia abitativa, previsto dall' articolo 80, secondo comma, della medesima legge regionale, è incrementato nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 4.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e di lire 2.400 milioni per l' anno 1995, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993;
b) lire 17.000 milioni per l' anno 1995, per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
2. All' articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, le parole << lire 4.500 milioni >> sono sostituite dalle parole << lire 5.500 milioni >>.