LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 18
 Edilizia convenzionata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 85 e dall' articolo 94 - come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono autorizzati un limite d' impegno di lire 500 milioni per l' anno 1993, e due limiti d' impegno, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1994 e dall' anno 1995, di lire 1.000 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1993;
b) lire 1.500 milioni per l' anno 1994;
c) lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2012;
d) lire 2.000 milioni per l' anno 2013;
e) lire 1.000 milioni per l' anno 2014.
3. L' onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.