LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 17
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le domande di edilizia agevolata l' unità di contributo di cui al quarto comma dell' articolo 88 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è ridotta a lire 50.000 per i richiedenti che fruiscono di un reddito - determinato ai sensi degli articoli 24 e 25 della stessa legge - inferiore a lire 30 milioni, ed a lire 30.000 per gli altri richiedenti.
2. I benefici di edilizia convenzionata ed agevolata non possono essere concessi per l' acquisto soltanto di quote di una abitazione, né per acquisti tra parenti o affini entro il secondo grado.
3. In via di interpretazione autentica delle norme concernenti l' edilizia agevolata, la semplice presentazione della domanda, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti, non dà titolo all' ottenimento del contributo. A tutte le domande in possesso dei requisiti predetti è dato corso compatibilmente con le risorse destinate dal bilancio regionale.
4. Il disposto di cui al comma 1 si applica alle domande presentate dopo l' 8 giugno 1992.
5. I benefici relativi alle domande presentate anteriormente alla data dell' 8 giugno 1992 sono concessi prioritariamente a coloro che, entro il 31 dicembre 1992, abbiano provveduto - per l' alloggio indicato nella domanda, ivi comprese le successive integrazioni della stessa preventivamente presentate ai sensi dell' articolo 37 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 18 - alla stipula del contratto di compravendita o alla registrazione del contratto preliminare di compravendita ovvero abbiano dato inizio ai lavori per la costruzione o il recupero dell' alloggio.
6. I benefici di cui al comma 5 sono concessi, prioritariamente, nell' ambito della categoria ivi indicata, a coloro che abbiano acquistato o realizzato alloggi la cui superficie utile residenziale non superi i centoventi metri quadrati, o i centoquaranta metri quadrati nei casi di recupero edilizio.
7. Le misure di superficie di cui al comma 6 sono attestate dagli interessati mediante atto notorio.
8. Per le finalità previste dall' articolo 88 e dall' articolo 94 - come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - della legge regionale n. 75/1982, e dal presente articolo, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1994 e dall' anno 1995, un limite di impegno di lire 8.000 milioni ed un limite di impegno di lire 14.000 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 8.000 milioni per l' anno 1994;
b) lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2013;
c) lire 14.000 milioni per l' anno 2014.
10. L' onere complessivo di lire 30.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 2 da art. 60, comma 1, L. R. 45/1993
2Derogata la disciplina del comma 5 da art. 60, comma 2, L. R. 45/1993