LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 126
 Programmazione finanziaria nel settore
del trasporto pubblico locale
1. Al fine di consentire una razionale e funzionale utilizzazione delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, con successivo provvedimento legislativo, l' Amministrazione regionale provvede a ridefinire, a livello regionale, l' assetto delle attribuzioni in materia, con particolare riguardo al sistema dei servizi di linea in regime di concessione e dei servizi in regime di autorizzazione.
2. Tra i parametri da assumere a riferimento per definire i criteri relativi alla determinazione dei contributi annuali di esercizio, si deve considerare il numero dei passeggeri trasportati, delle diverse linee, delle corse, ovvero delle percorrenze complessive massime.
3. Non verranno comunque finanziate quelle linee di traporto pubblico locale che costituiscono duplicazione di servizio già effettuato da linea ferroviaria.