LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 125
 Partecipazione finanziaria dei soci
ai Consorzi garanzia fidi
1. A decorrere dall' 1 gennaio 1995 i conferimenti da parte dell' Amministrazione regionale ai Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali sono subordinati alla condizione prevista dall' articolo 15, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 57, comma 5, L. R. 29/1996