LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 121
 Integrazione dell' articolo 2
della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23
1. All' articolo 2, terzo comma, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, dopo le parole << nel decreto di concessione >> sono aggiunte le parole << e nei limiti dell' importo delle provvidenze concesse >>.
2. La modifica di cui al comma 1 si applica alle provvidenze concesse dopo l' entrata in vigore della presente legge.