LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 111
 Rientro al bilancio regionale di somme
afferenti alla gestione fuori bilancio di cui
all' articolo 6 della legge regionale 12
aprile 1984, n. 10
1. La Friulia SpA, in qualità di organo gestore della gestione fuori bilancio istituita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10, è tenuta a far riaffluire al bilancio regionale le disponibilità finanziarie relative ai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale n. 10/1984, nell' importo di lire 30 miliardi, entro e non oltre la data del 31 luglio 1993.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l' Assessore alle finanze, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze di concerto con l' Assessore all' industria, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all' articolo 8, secondo comma, della legge regionale n. 10/1984.
3. Per quanto disposto dal comma 1, sul capitolo 782 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è previsto lo stanziamento di lire 30 miliardi per l' anno 1993.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, L. R. 47/1993