LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 108
 Interventi di solidarietà internazionale
(programma 1.2.2.)
1. Gli interventi del Fondo regionale istituito ai sensi dell' articolo 52 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, si intendono ricompresi negli interventi di cui all' articolo 9, quarto comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 24, e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile.
2. In via di interpretazione autentica, le pubbliche sottoscrizioni per l' incremento del Fondo di cui all' articolo 52, comma 2, della legge regionale n. 30/1992, possono essere costituite da assegnazioni di enti locali, di altri enti pubblici, di associazioni e di privati.
3. Gli interventi indiretti previsti dal quarto comma, dell' articolo 9, della legge regionale n. 64/1986, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale n. 24/1992, sono costituiti dagli interventi realizzati dalle istituzioni ed organizzazioni operanti per finalità umanitarie, di cui all' articolo 1, quarto comma, del decreto legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito in legge 24 settembre 1992, n. 390.
4. Per la dotazione iniziale del Fondo di cui all' articolo 52 della legge regionale n. 30/1992, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo per la protezione civile la somma di lire 50 milioni.
5. L' Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a disporre ulteriori assegnazioni al Fondo medesimo.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.
7. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 4120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
8. Le somme derivanti dalle pubbliche sottoscrizioni, di cui al comma 2, da conferire al Fondo per la protezione civile, sono introitate sul capitolo 874 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.