LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 105
 Opere di interesse pubblico
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, ed integrato dall' articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite d' impegno di lire 54 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 162 milioni per l' anno 1993;
b) lire 54 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2000.
3. L' onere complessivo di lire 270 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995 fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.