LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 103
 Interventi nel settore del commercio e del
turismo
(programmi 3.4.1., 3.4.2., 3.4.4. e 3.4.5.)
1. La spesa di complessive lire 6.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.400 milioni per l' anno 1993 e lire 3.000 milioni per l' anno 1994, come rispettivamente rideterminata per l' anno 1993 per la quota di lire 2.000 milioni dall' articolo 71, comma 14, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e per la quota di lire 1.400 milioni dall' articolo 116, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, ed autorizzata per l' anno 1994 dall' articolo 87, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 400 milioni per l' anno 1993 e rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
2. È revocato il limite di impegno decennale di lire 800 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 87, comma 15, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 83, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotto di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. È revocato il limite di impegno quinquennale di lire 500 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 84, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 83, comma 5, della legge regionale, n. 4/1992, è ridotto di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
6. La spesa di complessive lire 7.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 55, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, e di lire 3.000 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 88, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 3.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
7. La spesa di complessive lire 6.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 rispettivamente dall' articolo 55, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, e dall' articolo 88, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 3.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
8. È revocato il limite di impegno decennale di lire 2.000 milioni, autorizzato, per l' anno 1993, dall' articolo 89, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l' anno 1993.
9. Il limite d' impegno ventennale di lire 5.000 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 56, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, è ridotto di lire 1.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
10. La spesa di complessive lire 2.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 rispettivamente dall' articolo 55, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, e dall' articolo 88, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
11. La spesa di lire 1.500 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 58, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
12. La spesa di lire 300 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 91, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993, e lire 100 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
13. La spesa di complessive lire 2.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, rispettivamente, dall' articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, e dall' articolo 91, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
14. È revocato il limite di impegno ventennale di lire 500 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 91, comma 11, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
15. È revocato il limite di impegno ventennale di lire 300 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 91, comma 17, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.