LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 102
 Interventi nel settore dell' artigianato e
della cooperazione
(programmi 3.3.1., 3.3.2. e 3.3.3.)
1. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 82, comma 5, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
2. È revocato il limite di impegno quinquennale di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 76, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. La spesa complessiva di lire 16.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata, rispettivamente, per l' anno 1993 per lire 6.000 milioni dall' articolo 46 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e per lire 1.000 milioni dall' articolo 33 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, e per lire 1.000 milioni per l' anno 1993 e lire 8.000 per l' anno 1994 dall' articolo 75 della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1993, lire 6.000 milioni per l' anno 1994 e lire 7.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. La spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 78, comma 8, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta in ragione di lire 1.000 milioni; il residuo onere di lire 500 milioni deve intendersi autorizzato per l' anno 1995 a carico del capitolo 8035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1994, autorizzata dall' articolo 78, comma 10, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 78, comma 12, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
7. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 80 della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
8. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 78, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
9. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
10. È revocato, a decorrere dall' anno 1993, il limite di impegno decennale di lire 100 milioni autorizzato per l' anno 1992 con l' articolo 125, comma 3, della legge regionale n. 4/1992 ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8049 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.