LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 Indirizzi di politica di spesa
1. Le maggiori disponibilità finanziarie derivanti, a decorrere dall' anno 1994, dalla revisione della legge 6 agosto 1984, n. 457, prevista dal disegno di legge n. 1650/1992, << Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge finanziaria 1993 ) >>, con aumento delle quote di compartecipazione ai tributi erariali attribuite alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia, sono utilizzate in conformità agli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e destinate prioritariamente al finanziamento dei seguenti interventi:
a) maggiori finanziamenti per l' attuazione di programmi organici di intervento nonché di nuovi provvedimenti legislativi di settore concernenti le aree di spesa specificatamente indicate nell'elenco n. 5 - Fondo globale - allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1993 - 1995;
b) copertura delle spese di investimento per opere permanenti autorizzate negli anni 1994 e 1995 e finanziate, in attesa della suddetta revisione della legge n. 457/1984, con ricorso al mercato finanziario in conformità a quanto disposto dall' articolo 52 dello Statuto speciale di autonomia e indicato dall' articolo 11 della legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993;
c) copertura dei maggiori oneri derivanti dall' esercizio delle ulteriori competenze trasferite dallo Stato alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia di cui al DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e al DPR 19 marzo 1990, n. 70.